Chi accerta l'invalidità e l'handicap / La domanda / La visita / L'aggravamento

<< i soggetti deputati e l'iter burocratico che bisogna seguire >>

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  1. Mara Nitti
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    L'invalidità viene accertata da una commissione operante presso ogni Azienda Usl. Ma chi fa parte di questo organo? Per legge la commissione è composta da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. Alle sedute della commissione partecipa, di volta in volta, un sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili (ANMIC), dell'Unione italiana ciechi (UIC), dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti (ENS) e dell'Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali (ANFFAS), ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie.
    Nel caso la commissione debba accertare l'handicap, questa è integrata dalla presenza di un operatore sociale ed un esperto nei casi da esaminare.

    La domanda
    Dunque l'accertamento dell'invalidità e dell'handicap è affidato alle Aziende Usl che operano attraverso proprie specifiche commissioni.
    Le domande di accertamento vanno quindi presentate, dall'interessato o da chi lo rappresenta legalmente (genitore, tutore, curatore), alla segreteria della commissione dell'Azienda Usl di Residenza.
    La domanda si presenta compilando un modulo disponibile presso la segreteria. Non esiste purtroppo un modulo unico ed omogeneo su tutto il territorio nazionale. Nella maggioranza dei casi il modulo unifica la richiesta dell'accertamento dell'invalidità con quella dell'handicap.
    Alla domanda bisogna allegare una certificazione medica che riporti la diagnosi e la tipologia della menomazione. È possibile, ed opportuno, allegare cartelle cliniche, lettere di dimissione ospedaliera e la documentazione medica più significativa in possesso del richiedente, sapendo che poi, al momento della visita, si può presentare ulteriore documentazione.
    È possibile farsi assistere nella presentazione della domanda e per i successivi passaggi da un patronato sindacale o dalle associazioni di categoria.

    La visita
    Chi ha richiesto l'accertamento riceve, nei mesi successivi, una comunicazione che indica la data e il luogo dove verrà effettuata la visita. È bene sapere che esiste l'opportunità di farsi assistere durante la visita, a proprie spese, da un medico di fiducia.
    Purtroppo la commissione può, nel corso della visita, richiedere ulteriori accertamenti clinici specialistici ed acquisire gli esiti di tali verifiche prima di definire la pratica. Ciò accade di rado e nel caso in cui la documentazione medica non sia esaustiva e sia particolarmente datata.
    Il disabile convocato per gli accertamenti sanitari può motivare, con idonea documentazione medica, la propria eventuale impossibilità a presentarsi a visita. La visita a domicilio viene solitamente attivata solo per persone allettate o per le quali gli eventuali spostamenti siano di pregiudizio per la loro salute. Se il disabile non è in grado di segnalare la propria situazione, tale impossibilità può essere motivata anche da un familiare convivente.
    La visita può essere effettuata anche durante un ricovero ospedaliero, in particolare nei casi di ricovero in reparti di lungodegenza o di riabilitazione.
    Nel caso il richiedente sia ricoverato o domiciliato in una Azienda Usl diversa da quella di residenza, può essere richiesto il cosiddetto accertamento in rogatoria che va comunque presentato all'Azienda Usl di residenza. Questa richiederà alla commissione dell'Azienda Usl dove è domiciliato o ricoverato il disabile di effettuare gli accertamenti sanitari del caso e di comunicarne l'esito alla commissione competente che provvede ad emettere il certificato con l'indicazione della relativa percentuale (per l'invalidità) o dell'handicap.

    La visita ritarda ...
    l DPR 698/1994, che regolamenta i tempi di accertamento, prevede che l'iter di riconoscimento di invalidità debba concludersi entro nove mesi dalla presentazione della domanda.
    Nel caso la commissione medica entro tre mesi dalla presentazione della domanda non fissi la visita di accertamento, l'interessato può presentare una diffida all'Assessorato regionale competente che provvede a fissare la visita entro il termine massimo di 270 giorni dalla data di presentazione della domanda; se questo non accade (silenzio rigetto) si può ricorre al giudice ordinario. Nel caso di ricorso è possibile farsi appoggiare da un patronato sindacale o da associazioni di categoria.

    L'aggravamento
    Chi ha ottenuto il riconoscimento dell'invalidità civile o dell'handicap può presentare richiesta di aggravamento. Per farlo bisogna presentare una nuova domanda compilando nuovamente il modulo per la richiesta di accertamento disponibile presso la segreteria della commissione dell'Azienda Usl. Nessuna norma prevede un tempo minimo da attendere prima di presentare la domanda di aggravamento
    Al modulo va allegato un certificato medico che precisi in modo puntuale e circostanziato che la disabilità è aggravata oppure che si sono presentate nuove menomazioni.
    Attenzione: non è possibile richiedere la verifica dell'aggravamento se già si è avviato un procedimento di ricorso.

    Cosa accade dopo la visita
    Dopo la visita, e l'eventuale perfezionamento della pratica con ulteriori accertamenti, la commissione Usl emette un verbale di invalidità e, se richiesto, di handicap.
    I verbali vengono trasmessi ad un altro organo: la commissione di verifica (ex Commissione periferica per le pensioni di guerra e di invalidità).
    Questa convalida o meno il verbale. La commissione di verifica può anche convocare a visita l'interessato per approfondimenti oppure richiedere chiarimenti alla commissione Usl.
    La commissione di verifica ha comunque tempo 60 giorni per richiedere la sospensione della procedura, dopodiché vige il principio del silenzio-assenso.

    Il verbale
    Una volta completato l'iter di accertamento e di convalida, la commissione dell'Azienda Usl trasmette all'interessato il verbale che riporta l'esito della visita con annotate le procedure da attivare per l'eventuale ricorso.
    Il verbale di invalidità civile e quello di handicap non sempre si fanno leggere con semplicità ed immediatezza. In sostanza non sempre è facile capire a che cosa danno diritto, se è opportuno presentare ricorso, se possono concedere o meno agevolazioni di qualche natura.
     
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0 replies since 25/11/2013, 13:14   40 views
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