Guida alle agevolazioni fiscali per i disabili (legge 104/92) (2a parte)

<< la guida è aggiornata a arile 2013 >>

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  1. Mara Nitti
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    LE AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE AUTO

    CHI NE HA DIRITTO Possono usufruire delle agevolazioni:

    1. non vedenti e sordi
    2. disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento
    3. disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni
    4. disabili con ridotte o impedite capacità motorie.I non vedenti sono le persone colpite da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo nonsuperiore a un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione.

    Gli articoli 2, 3 e 4della legge n. 138/2001 individuano esattamente le varie categorie di non vedenti, fornendola definizione di ciechi totali, parziali e ipovedenti gravi.Per quanto riguarda i sordi, l’art. 1 della legge n. 68/1999 definisce tali le persone colpite dasordità alla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata.I disabili elencati ai punti 2 e 3 sono quelli che hanno un grave handicap (comma 3 dell’articolo 3 della legge n. 104/1992), certificato con verbale dalla Commissione per l’accertamento dell’handicap presso l’Asl.

    In particolare, i disabili di cui al punto 3 sono quelli conhandicap grave derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano unalimitazione permanente della capacità di deambulazione.

    I disabili indicati al punto 4 sono coloro che presentano ridotte o impedite capacità motoriema che non risultano contemporaneamente “affetti da grave limitazione della capacità dideambulazione”.

    Solo per quest’ultima categoria di disabili il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo.

    ATTENZIONELe agevolazioni sono riconosciute solo se i veicoli sono utilizzati, in via esclusiva o prevalente, a beneficiodelle persone disabili.

    Se il portatore di handicap è fiscalmente a carico di un suo familiare (possiede cioè un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro), può beneficiare delle agevolazioni lo stesso familiare che ha sostenuto la spesa nell’interesse del disabile.

    Le agevolazioni per il settore auto possono essere riferite, a seconda dei casi, ai seguenti veicoli:

    - autovetture (*) = Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;

    - autoveicoli per il trasporto promiscuo (*) = Veicoli aventi una massa complessiva a pieno cariconon superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, sea trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di cose o di persone e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente;

    - autoveicoli specifici (*) = Veicoli destinati al trasporto di determinate cose o dipersone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;

    - autocaravan (*) (1) = Veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzatipermanentemente per essere adibiti al trasporto eall’alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente;

    - motocarrozzette = Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone,capaci di contenere al massimo 4 posti, compresoquello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria;

    - motoveicoli per trasporto promiscuo = Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone ecose, capaci di contenere al massimo quattro posti,compreso quello del conducente;

    - motoveicoli per trasporti specificiV = eicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni ecaratterizzati dall’essere muniti permanentemente dispeciali attrezzature relative a tale scopo.

    (1) Per questi veicoli è possibile fruire soltanto della detrazione Irpef del 19%>>

    Non è agevolabile l’acquisto di quadricicli leggeri, cioè delle “minicar” che possono esserecondotte senza patente.

    LA DETRAZIONE IRPEF PER I MEZZI DI LOCOMOZIONE

    Spese di acquisto

    Per l’acquisto dei mezzi di locomozione il disabile ha diritto a una detrazione dall’Irpef. Permezzi di locomozione s’intendono le autovetture, senza limiti di cilindrata, e gli altri veicoli sopra elencati, usati o nuovi.

    La detrazione è pari al 19% del costo sostenuto e va calcolata su una spesa massima di18.075,99 euro. La detrazione spetta una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio(decorrente dalla data di acquisto). È possibile riottenere il beneficio, per acquisti effettuatientro il quadriennio, solo se il veicolo precedentemente acquistato viene cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA), perché destinato alla demolizione. Il beneficio non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all’estero (circ. dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 2012). In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo riacquistato entro il quadriennio spetta alnetto dell’eventuale rimborso assicurativo e deve comunque essere calcolata su una spesamassima di 18.075,99 euro. Quando, ai fini della detrazione, non è necessario l’adattamento del veicolo, la soglia dei18.075,99 euro vale solo per il costo di acquisto del veicolo: restano escluse le ulteriori spese per interventi di adattamento necessari a consentire l’utilizzo del mezzo (per esempio, lapedana sollevatrice). Per tali spese si può comunque usufruire di un altro tipo di detrazione,sempre del 19%, di cui si dirà più avanti.La detrazione può essere usufruita per intero nel periodo d’imposta in cui il veicolo è statoacquistato o, in alternativa, in quattro quote annuali di pari importo.
    L’erede tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi del disabile deceduto può detrarre in un’unica soluzione le rate residue.

    Perdita dell’agevolazione

    In caso di trasferimento del veicolo, a titolo oneroso o gratuito, prima che siano trascorsi dueanni dall’acquisto, è dovuta la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni equella risultante dall’applicazione delle stesse. Questa disposizione non si applica quando il disabile, a seguito di mutate necessità legateal proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne un altro sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti.

    Spese per riparazioniOltre che per le spese di acquisto, la detrazione Irpef spetta anche per quelle di riparazionedel mezzo.

    Sono esclusi, comunque, i costi di ordinaria manutenzione e i costi di esercizio (premio assicurativo, carburante, lubrificante).Anche in questo caso la detrazione è riconosciuta nel limite di spesa di 18.075,99 euro, nelquale devono essere compresi sia il costo d’acquisto del veicolo sia le spese di manutenzione straordinaria dello stesso.


    L’AGEVOLAZIONE IVA

    È applicabile l’Iva al 4%, anziché al 21%, sull’acquisto di autovetture nuove o usate, aventi cilindrata fino a:

    ■ 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina

    ■ 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel.L’Iva ridotta al 4% è applicabile anche:

    ■ all’acquisto contestuale di optional

    ■ alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati, già posseduti dal disabile (e anchese superiori ai citati limiti di cilindrata)

    ■ alle cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l’adattamento.L’aliquota agevolata si applica solo per gli acquisti effettuati direttamente dal disabile o dalfamiliare di cui egli è fiscalmente a carico (o per le prestazioni di adattamento effettuate neiloro confronti).Restano esclusi dall’agevolazione, infatti, gli autoveicoli intestati ad altre persone, a societàcommerciali, cooperative, enti pubblici o privati (anche se specificamente destinati al trasporto di disabili).L’Iva ridotta per l’acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nelcorso di quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto). E’ possibile riottenere il beneficio,per acquisti entro il quadriennio, solo se il primo veicolo beneficiato è stato cancellato dalPRA, perché destinato alla demolizione. Il beneficio non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all’estero (circ. dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 2012).

    Perdita dell’agevolazione

    Se il veicolo è ceduto prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, va versata la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni (21%) e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse (4%), tranne nel caso in cui il disabile, in seguito a mutatenecessità legate al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.

    ATTENZIONE L’erede può cedere il veicolo ricevuto in eredità dalla persona disabile anche prima dei due anni dall’acquistocon Iva al 4%, senza che questo comporti l’obbligo di dover versare la differenza d’imposta.

    Gli obblighi dell’impresa

    L’impresa che vende il veicolo con l’aliquota Iva agevolata deve:

    ■ emettere fattura con l’indicazione, a seconda dei casi, che si tratta di operazione effettuata ai sensi della legge 97/86 e della legge 449/97, ovvero della legge 342/2000 o della legge 388/2000.

    Per le importazioni gli estremi della legge 97/86 devono essere annotati sulla bolletta doganale

    ■ comunicare all’Agenzia delle Entrate la data dell’operazione, la targa del veicolo, i datianagrafici e la residenza dell’acquirente.

    La comunicazione va trasmessa all’ufficio dell’Agenzia territorialmente competente, in basealla residenza dell’acquirente, entro 30 giorni dalla data della vendita o dell’importazione.

    Acquisto di veicoli in leasing

    L’agevolazione dell’Iva ridotta al 4% è prevista anche per l’acquisto del veicolo in leasing, acondizione, però, che il contratto di leasing sia di tipo “traslativo”.In sostanza, è indispensabile che dalle clausole contrattuali emerga la volontà delle parti ditrasferire all’utilizzatore la proprietà del veicolo, mediante il riscatto, da esercitarsi al termine della durata della locazione finanziaria.In questa ipotesi, come precisato dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 66/E del 20giugno 2012, la società di leasing potrà applicare l’aliquota agevolata sia sul prezzo di riscatto sia sui canoni di locazione finanziaria.

    Inoltre, per l’applicazione dell’Iva al 4% occorre che, al momento della stipula del contratto di leasing:

    ■ il beneficiario fornisca alla società la documentazione prevista (vedi, più avanti, l’apposito paragrafo)

    ■ esistano le altre condizioni prescritte dalla legge (per esempio, l’annotazione sulla cartadi circolazione degli eventuali adattamenti del veicolo).

    La società di leasing, a sua volta, dovrà comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi dell’operazione.Dalla data di stipula del contratto decorre:

    ■ il periodo di quattro anni nel corso del quale il beneficiario non può avvalersi nuovamentedell’agevolazione

    ■ il periodo di due anni durante il quale egli deve mantenere la disponibilità del veicolo.Il mancato rispetto di quest’ultima condizione è causa di decadenza dal beneficio (tranne l’ipotesi in cui la cessione sia dovuta alla necessità di nuovi o diversi adattamenti del mezzo).

    L’ESENZIONE PERMANENTE DAL PAGAMENTO DEL BOLLO

    È possibile essere esentati dal pagamento del bollo auto per gli stessi veicoli indicati nel paragrafo 2, con i limiti di cilindrata previsti per l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata(2.000 centimetri cubici per le auto con motore a benzina e 2.800 centimetri cubici perquelle diesel). L’esenzione spetta sia quando l’auto è intestata al disabile sia quando l’intestatario è un familiare del quale egli è fiscalmente a carico. L’ufficio competente per la concessione dell’esenzione è l’ufficio tributi dell’ente Regione.Nelle regioni in cui tali uffici non sono stati istituiti l’interessato può rivolgersi all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate. Per la gestione delle pratiche di esenzione alcune regioni si avvalgono dell’Aci.

    ATTENZIONE Le Regioni possono estendere l’agevolazione anche ad altre categorie di persone disabili, rispetto a quelleindicate nel paragrafo 1.

    Se il disabile possiede più veicoli, l’esenzione spetta solo per uno di essi: egli stesso, al momento della presentazione della documentazione, indicherà la targa dell’auto prescelta.Restano esclusi dall’esenzione gli autoveicoli intestati ad altri soggetti, pubblici o privati (come enti locali, cooperative, società di trasporto, taxi polifunzionali, eccetera).Per fruire dell’esenzione il disabile deve, solo per il primo anno, presentare all’ufficio competente (o spedire per raccomandata A/R) la documentazione prevista.

    I documenti vanno presentati entro 90 giorni dalla scadenza del termine entro cui andrebbeeffettuato il pagamento.Una volta riconosciuta, l’esenzione è valida anche per gli anni successivi, senza che l’interessato ripresenti l’istanza e invii nuovamente la documentazione. Tuttavia, dal momento incui vengono meno le condizioni per avere diritto al beneficio (per esempio perché l’auto viene venduta) l’interessato deve comunicarlo allo stesso ufficio a cui era stata richiesta l’esenzione.

    Gli uffici che ricevono l’istanza trasmettono al sistema informativo dell’Anagrafe tributaria idati contenuti nella stessa (protocollo e data, codice fiscale del richiedente, targa e tipo di veicolo, eventuale codice fiscale del proprietario di cui il richiedente è fiscalmente a carico).

    Devono inoltre dare notizia agli interessati sia dell’inserimento del veicolo tra quelli ammessi all’esenzione sia dell’eventuale non accoglimento dell’istanza.
     
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