Guida alle agevolazioni fiscali per i disabili (legge 104/92) (3a parte)

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  1. Mara Nitti
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    (continua ancora il settore agevolazioni auto)

    L’ESENZIONE DALL’IMPOSTA DI TRASCRIZIONE SUI PASSAGGI DI PROPRIETÀ

    I veicoli appartenenti alle categorie indicate nel paragrafo 2, destinati al trasporto o alla guida di disabili, sono esentati anche dal pagamento dell’imposta di trascrizione al PRA in occasione della registrazione dei passaggi di proprietà.L’esenzione non è prevista per i veicoli dei non vedenti e dei sordi.

    Il beneficio è riconosciuto sia per la prima iscrizione al PRA di un’auto nuova sia per la trascrizione di un “passaggio” riguardante un’auto usata.L’esenzione deve essere richiesta esclusivamente al PRA territorialmente competente e spetta anche in caso di intestazione del veicolo al familiare del quale il disabile è fiscalmente a carico.

    AGEVOLAZIONI SONO CONCESSE AL FAMILIARE DEL DISABILE

    In luogo della persona disabile, può beneficiare delle agevolazioni sopra descritte (Irpef, Iva,bollo, imposta di trascrizione) il familiare che ne sostiene la spesa, a condizione che il portatore di handicap sia a suo carico ai fini fiscali. In tal caso, il documento comprovante la spesa può essere indifferentemente intestato al disabile o alla persona di famiglia della quale egli risulti a carico.

    Per essere considerato “fiscalmente a carico” il disabile deve avere un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro. Per il raggiungimento di questo limite non va tenuto contodei redditi esenti, come, per esempio, le pensioni sociali, le indennità (comprese quelle di accompagnamento), le pensioni e gli assegni erogati ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili.Superando il limite di reddito, le agevolazioni spettano unicamente al disabile: per poterne beneficiare è necessario, quindi, che i documenti di spesa siano a lui intestati e non al suo familiare.

    ATTENZIONE Se più disabili sono fiscalmente a carico di una stessa persona, quest’ultima può fruire, nel corso dello stesso quadriennio, dei benefici fiscali previsti per l’acquisto di autovetture per ognuno dei portatori di handicapa suo carico.

    LA DOCUMENTAZIONE

    Si indicano, di seguito, i documenti che il disabile deve produrre quando non è necessariol’adattamento del veicolo.

    Per la documentazione e le altre specifiche condizioni applicabili nei confronti dei disabilicon ridotte o impedite capacità motorie (ma non affetti da grave limitazione alla capacità dideambulazione)

    I documenti necessari per richiedere le agevolazioni sono i seguenti:

    - certificazione attestante la condizione di disabilità:

    ■ per il non vedente e il sordo, occorre un certificato, rilasciato da una Commissionemedica pubblica, che attesta la sua condizione

    ■ per il disabile psichico o mentale, è richiesto

    • il verbale di accertamento dell’handicap, emesso dalla Commissione medica presso l’Asl, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (art.3, comma 3, della legge n. 104 del 1992), derivante da disabilità psichica

    • il certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento (legge n. 18/1980e legge n. 508/1988), emesso dalla Commissione a ciò preposta (Commissione perl’accertamento dell’invalidità civile di cui alla legge n. 295/1990)

    - per disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati,occorre il verbale di accertamento dell’handicap, emesso dalla Commissione medicapresso l’Asl, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (art.3, comma 3, della legge n. 104 del 1992), derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione.

    Riguardo alla certificazione medica richiesta, con la circolare n. 21 del 23 aprile 2010 l’Agenzia delle Entrate ha fornito le seguenti precisazioni.

    a) I portatori di handicap psichico o mentale, come previsto per le altre categorie di disabili, conservano il diritto a richiedere i benefici fiscali per l’acquisto di veicoli anchequando lo stato di handicap grave è attestato (invece che dalla commissione medicadell’Asl) da un certificato rilasciato dalla commissione medica pubblica preposta all’accertamento dello stato di invalidità, purché lo stesso evidenzi in modo esplicito lagravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa.Non può essere considerata idonea, invece, la certificazione che attesta genericamente che la persona è invalida. Per esempio, non si può ritenere valido un certificato contenente la seguente attestazione “…con totale e permanente inabilità lavorativa e connecessità di assistenza continua, non essendo in grado di svolgere i normali atti quotidiani della vita”. In tal caso, infatti, anche se rilasciata da una commissione medica pubblica, la certificazione non consente di riscontrare la presenza della specifica disabilità richiesta dalla normativa fiscale.

    b) I disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati, analogamente a quanto detto al punto precedente, possono documentare lo stato di handicap grave mediante una certificazione di invalidità rilasciata da una commissionemedica pubblica, attestante specificatamente “l’impossibilità a deambulare in modoautonomo o senza l’aiuto di un accompagnatore”. È necessario, comunque, che il certificato di invalidità faccia esplicito riferimento anche alla gravità della patologia.

    c) Per le persone affette da sindrome di Down, rientranti nella categoria dei portatori dihandicap psichico o mentale, è ritenuta ugualmente valida la certificazione rilasciata dal proprio medico di base che, pertanto, può essere prodotta per richiedere le agevolazioni fiscali in sostituzione del verbale di accertamento emesso dalla Commissione medica presso l’Asl.

    d) La possibilità di fruire delle agevolazioni fiscali per l’acquisto dell’auto non è preclusa nei casi in cui l’indennità di accompagnamento, comunque riconosciuta dalla competente commissione per l’accertamento di invalidità, è sostituita da altre forme di assistenza (per esempio, il ricovero presso una struttura sanitaria con retta a totale carico di un ente pubblico).

    - dichiarazione sostitutiva di atto notorio (solo per usufruire dell’Iva al 4%)con la dichiarazione occorre attestare che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato acquistato un analogo veicolo agevolato.

    Per l’acquisto entro il quadriennio occorre consegnare il certificato di cancellazione rilasciato dal pubblico registro automobilistico (PRA).

    - fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi, o autocertificazionese il veicolo è intestato al familiare del disabile, dalla dichiarazione deve risultare che egliè fiscalmente a carico dell’intestatario dell’auto.

    ATTENZIONE Riguardo alle certificazioni delle persone con disabilità, il decreto legge n. 5/2012 ha introdotto importantisemplificazioni.In particolare, è stato previsto che:

    • i verbali di accertamento dell’invalidità delle commissioni mediche devono riportare anche la sussistenzadei requisiti sanitari necessari per poter richiedere le agevolazioni fiscali relative ai veicoli (nonché per ilrilascio del contrassegno invalidi)

    • le attestazioni medico legali - indispensabili per usufruire delle agevolazioni fiscali - possono essere sostituite dal verbale della commissione medica. Tale verbale deve essere presentato in copia e accompagnato da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sulla conformità all’originale, resa dall’interessato.Egli dovrà dichiarare, inoltre, che quanto attestato non è stato revocato, sospeso o modificato.


    REGOLE PARTICOLARI PER I DISABILI CON RIDOTTE O IMPEDITE CAPACITÀ MOTORIE

    Per il disabile con ridotte o impedite capacità motorie (ma non affetto da grave limitazionealla capacità di deambulazione) il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamentodel veicolo alla minorazione di tipo motorio di cui egli (anche se trasportato) è affetto. Nonè necessario che il disabile fruisca dell’indennità di accompagnamento.La natura motoria della disabilità deve essere esplicitamente annotata sul certificato rilasciato dalla commissione medica presso l’Asl o da altre commissioni mediche pubbliche incaricate per il riconoscimento dell’invalidità.Per quali veicoli?Oltre che per le auto e gli autocaravan (per questi ultimi veicoli può essere riconosciuta solo la detrazione Irpef), le persone appartenenti a questa categoria di disabili possono usufruire delle agevolazioni anche sui seguenti veicoli:

    ■ motocarrozzette

    ■ autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto specifico del disabile.

    L’adattamento del veicolo

    Come detto prima, per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie l’adattamento delveicolo è una condizione necessaria per poter richiedere tutte le agevolazioni (Iva, Irpef, bollo e imposta di trascrizione).

    Gli adattamenti devono sempre risultare dalla carta di circolazione e possono riguardare siale modifiche ai comandi di guida sia soltanto la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi.

    Per i disabili titolari di patente speciale si considera “adattata” anche l’auto dotata di solocambio automatico (o frizione automatica) di serie, purché prescritto dalla Commissionemedica locale competente per l’accertamento dell’idoneità alla guida.

    A titolo esemplificativo, tra gli adattamenti alla carrozzeria da considerare idonei si elencano i seguenti:

    ■ pedana sollevatrice ad azione meccanica/elettrica/idraulica

    ■ scivolo a scomparsa ad azione meccanica/elettrica/idraulica

    ■ braccio sollevatore ad azione meccanica/elettrica/idraulica

    ■ paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico

    ■ sedile scorrevole/girevole atto a facilitare l’insediamento del disabile nell’abitacolo

    ■ sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza)

    ■ sportello scorrevole

    ■ altri adattamenti non elencati, purché vi sia un collegamento funzionale tra l’handicap ela tipologia di adattamento.


    Non può essere considerato “adattamento” l’allestimento di semplici accessori con funzione di “optional”,o l’applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo, montabili in alternativa e su semplice richiesta dell’acquirente.

    L’Iva agevolata sugli acquisti

    Per le agevolazioni Iva sugli acquisti dei veicoli effettuati dai disabili con ridotte capacitàmotorie, valgono le seguenti regole:

    1) l’acquisto può riguardare – oltre agli autoveicoli – anche motocarrozzette, autoveicoli omotoveicoli per uso promiscuo o per trasporto specifico del disabile

    2) il veicolo deve essere adattato alla ridotta capacità motoria del disabile prima dell’acquisto (o perché così prodotto in serie o per effetto di modifiche fatte appositamente eseguire dallo stesso rivenditore)

    3) l’Iva agevolata al 4% si applica anche per le prestazioni rese da officine per adattare i predetti veicoli, anche non nuovi di fabbrica, e per i relativi acquisti di accessori e strumenti.


    Gli obblighi dell’impresa

    Per l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata, l’impresa che vende accessori e strumenti relativi ai veicoli adattati, o che effettua prestazioni di servizio, deve emettere fattura (anchequando non richiesta dal cliente) con l’annotazione che si tratta di operazione effettuata aisensi della legge n. 97/86 e della legge n. 449/97, ovvero della legge n. 342/2000.

    Per la vendita di accessori o per le prestazioni eseguite da officine, è sufficiente menzionare la legge n. 449/97.Nel caso di importazione gli estremi della legge n. 97/86 vanno riportati sulla bolletta doganale.


    La documentazione

    Oltre ai documenti indicati al paragrafo 8, i disabili con ridotte o impedite capacità motorie(ma non affetti da grave limitazione alla capacità di deambulazione) devono presentare:

    1) fotocopia della patente di guida speciale o fotocopia del foglio rosa “speciale”(solo per idisabili che guidano). Per la detrazione Irpef si prescinde dal possesso di una qualsiasi patente di guida, sia daparte del portatore di handicap sia della persona del quale egli risulta a carico

    2) solo per l’agevolazione Iva, in caso di prestazioni di servizi o per l’acquisto di accessori,autodichiarazione dalla quale risulti che si tratta di disabilità comportante ridotte capacità motorie permanenti, come attestato dalla certificazione medica in possesso.Nella stessa dichiarazione si dovrà eventualmente precisare che il disabile è fiscalmentea carico dell’acquirente o del committente (se ricorre questa ipotesi)

    3) fotocopia della carta di circolazione, da cui risulti che il veicolo dispone dei dispositiviprescritti per la conduzione di veicoli da parte di disabile titolare di patente speciale, oppure che il veicolo è adattato in funzione della minorazione fisico/motoria

    4) copia della certificazione di handicap o di invalidità rilasciata da una Commissione pubblica deputata all’accertamento di tali condizioni. In essa deve essere esplicitamente indicata la natura motoria della disabilità.



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