Guida alle agevolazioni fiscali per i disabili (legge 104/92) (4a parte)

<< la guida è aggiornata a arile 2013 >>

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  1. Mara Nitti
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    LE ALTRE AGEVOLAZIONI

    1. LA DETRAZIONE IRPEF PER I FIGLI PORTATORI DI HANDICAP
    Il contribuente che ha familiari fiscalmente a carico ha diritto a una detrazione dall’Irpef, il cui importo varia in funzione del suo reddito complessivo.La norma ha stabilito detrazioni di base (o teoriche): l’importo effettivamente spettante diminuisce con l’aumentare del reddito, fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro, per le detrazioni dei figli, e a 80.000 euro, per quelle del coniuge e degli altri familiari.

    ATTENZIONE Una persona si considera fiscalmente a carico di un suo familiare quando dispone di un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro.

    La detrazione di base per i figli a carico è stata fissata in:

    ■ 900 euro, per il figlio di età inferiore a tre anni (1.220 euro dal 1° gennaio 2013)

    ■ 800 euro, se il figlio ha un’età pari o superiore a tre anni (950 euro dal 1° gennaio 2013).

    Se in famiglia ci sono più di tre figli a carico, questi importi aumentano di 200 euro per ciascunfiglio, a partire dal primo.La maggiore detrazione per il figlio disabilePer il figlio disabile, riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104 del 1992, si ha diritto all’ulterioreimporto di 220 euro. Dal 1° gennaio 2013 questo incremento è stato elevato a 400 euro.


    LE DETRAZIONI BASE PER I FIGLI A CARICO:

    - figlio di età inferiore a 3 anni = 1.220 €

    - figlio di età pari o superiore a 3 anni = 950 €

    - figlio portatore di handicapetà inferiore a 3 anni = 1.620 €età pari o superiore a 3 anni = 1.350 €

    - con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 € per ciascun figlio a partire dal primo



    Le detrazioni effettive. Per determinare la detrazione effettiva è necessario moltiplicare la detrazione teorica per il coefficiente che si ottiene dal rapporto tra 95.000, diminuito del reddito complessivo, e 95.000.

    La formula per il calcolo: detrazione teorica X 95.000 - reddito complessivo/ 95.000
    Il coefficiente della formula va assunto nelle prime quattro cifre decimali e arrotondato con il sistema del troncamento.
    Se i figli sono più di uno, l’importo di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato pertutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. Pertanto, sarà pari a 110.000 euronel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via.

    La ripartizione della detrazione tra i genitoriLa detrazione per i figli va ripartita al 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati.In alternativa, e se c’è accordo tra le parti, si può scegliere di attribuire tutta la detrazioneal genitore che possiede il reddito più elevato. Questa facoltà consente a quest’ultimo,come per esempio nel caso di “incapienza” dell’imposta del genitore con reddito più basso,il godimento per intero delle detrazioni.

    Cosa significa “incapienza”?Si dice che si ha incapienza quando l’importo complessivo delle detrazioni, di cui un contribuente può beneficiare,è maggiore all’imposta lorda. In queste situazioni, l’importo eccedente non può essere chiesto a rimborsoo a compensazione di altri tributi, né è possibile riportarlo nella successiva dichiarazione dei redditi.In sostanza, parte delle detrazioni spettanti vanno perse.

    2. LE AGEVOLAZIONI IRPEF PER SPESE SANITARIE E MEZZI DI AUSILIO

    - Le spese deducibili dal reddito

    Sono interamente deducibili dal reddito complessivo del disabile:

    ■ le spese mediche generiche (per esempio, le prestazioni rese da un medico generico, l’acquistodi medicinali)

    ■ le spese di “assistenza specifica”.

    Si considerano di assistenza specifica le spese sostenute per• l’assistenza infermieristica e riabilitativa

    • le prestazioni fornite dal personale in possesso della qualifica professionale di addettoall’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale (se dedicate esclusivamente all’assistenzadiretta della persona)

    • le prestazioni rese dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo,da quello con la qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto all’attività di animazione e di terapia occupazionale.

    ATTENZIONE Queste spese sono deducibili anche quando sono state sostenute per un familiare disabile non a carico fiscalmente.

    In caso di ricovero del disabile in un istituto di assistenza e ricovero, non è possibile portarein deduzione l’intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le speseparamediche di assistenza specifica. Per questo motivo, è necessario che nella documentazionerilasciata dall’istituto di assistenza le spese risultino indicate separatamente.

    - Le spese detraibili dall’IrpefPer determinate spese sanitarie e per l’acquisto di mezzi di ausilio è riconosciuta una detrazionedall’Irpef del 19%.

    In particolare, possono essere detratte dall’imposta, per la parte eccedente l’importo di129,11 euro, le spese sanitarie specialistiche (per esempio, analisi, prestazioni chirurgiche especialistiche).

    La detrazione può essere fruita anche dal familiare del quale il disabile è fiscalmente a carico.
    Sono invece ammesse integralmente alla detrazione del 19%, senza togliere la franchigia di129,11 euro, le spese sostenute per:

    ■ il trasporto in ambulanza del disabile (le prestazioni specialistiche effettuate durante il trasportorientrano, invece, tra le spese sanitarie e possono essere detratte, come detto sopra,solo per la parte eccedente i 129,11 euro)

    ■ l’acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e di apparecchi per il contenimentodi fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale

    ■ l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione

    ■ la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed internealle abitazioni. Per queste spese la detrazione non è fruibile contemporaneamente all’agevolazioneprevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia (nota come detrazione del 36%).La detrazione del 19% spetta solo sull’eventuale eccedenza della quota di spesa per la qualeè stata richiesta la detrazione del 36% (o del 50%, fino al 30 giugno 2013)

    ■ l’adattamento dell’ascensore per renderlo idoneo a contenere la carrozzella

    ■ l’acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilitàdi integrazione dei portatori di handicap (riconosciuti tali ai sensi dell’articolo 3 della leggen. 104 del 1992).

    Sono tali, per esempio, le spese sostenute per l’acquisto di fax, modem,computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa

    ■ i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento dei disabili.


    Anche per le spese per i servizi di interpretariato sostenute dai sordi (riconosciuti tali in basealla legge n. 381 del 26 maggio 1970) è prevista la detrazione del 19%.Per usufruire della detrazione, gli interessati devono essere in possesso delle certificazioni fiscalirilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato. È importante conservare queste certificazioni,in quanto potrebbero essere richieste dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
    La detrazione del 19% sull’intero importo per tutte le spese sopra elencate può essere usufruita anche dal familiare del disabile, a condizione che quest’ultimo sia fiscalmente a suo carico.
    La documentazioneRiguardo alle certificazioni che il disabile deve possedere per richiedere le agevolazioni fiscali(deduzione o detrazione), va anzitutto precisato che sono considerati “disabili”, oltrealle persone che hanno ottenuto le attestazioni dalla Commissione medica istituita ai sensidell’articolo 4 della legge n. 104 del 1992, anche coloro che sono stati ritenuti “invalidi” daaltre Commissioni mediche pubbliche incaricate per il riconoscimento dell’invalidità civile,di lavoro, di guerra, eccetera.Anche i grandi invalidi di guerra (articolo 14 del T.U. n. 915 del 1978) e le persone ad essiequiparate sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamentisanitari da parte della Commissione medica istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104del 1992.

    Per loro, è sufficiente possedere la documentazione rilasciata dai ministeri competenti almomento della concessione dei benefici pensionistici.I disabili, riconosciuti tali ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104 del 1992, possono attestarela sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione(dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la cui sottoscrizione può non essere autenticata seaccompagnata da una copia del documento di identità del sottoscrittore), facendo riferimentoa precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all’accertamento di invalidità. Per quanto riguarda la documentazione delle spese, sia per gli oneri per i quali è riconosciutala detrazione Irpef sia per le spese sanitarie deducibili dal reddito complessivo, occorreconservare il documento fiscale rilasciato da chi ha effettuato la prestazione o ha vendutoil bene (fattura, ricevuta, quietanza). Tale documento potrebbe essere richiesto dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate.

    In particolare:

    ■ per le protesi, oltre alle relative fatture (ricevute o quietanze), è necessario procurarsi econservare la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in basealla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenererapporti diretti con il paziente. In questo caso, se la fattura non viene rilasciatadirettamente dall’esercente l’arte ausiliaria, questi deve attestare sul documento di spesadi aver eseguito la prestazione. In alternativa alla prescrizione medica, a richiesta degli ufficidell’Agenzia delle Entrate, il contribuente può presentare un’autocertificazione (anchecon sottoscrizione non autenticata, se accompagnata da una copia del documento diidentità). La dichiarazione va conservata insieme al documento di spesa e deve attestarela necessità della protesi (per il contribuente o per il familiare a carico) e il motivo per laquale è stata acquistata

    ■ per i sussidi tecnici e informatici, oltre alla fattura (ricevuta o quietanza), occorre acquisiree conservare una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio serveper facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione della persona disabile

    ■ per documentare l’acquisto di farmaci, l’unica prova è costituita dallo “scontrino parlante”,che deve indicare la natura (farmaco o medicinale), il numero di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), la quantità e il codice fiscale del destinatario del farmaco.


    << nel prossimo documento in pubblicazione, le restanti parti delle altre agevolazioni >>
     
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