Guida alle agevolazioni fiscali per i disabili (legge 104/92) (5a parte)

<< la guida è aggiornata a arile 2013 >>

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. Mara Nitti
        +1   +1   -1
     
    .

    User deleted


    continua la trattazione (interrotta nel documento presedente) sulle agevolazioni fiscali

    3. LA DETRAZIONE IRPEF PER GLI ADDETTI ALL’ASSISTENZA (DISABILI NON AUTOSUFFICIENTI)

    Sono detraibili dall’Irpef, nella misura del 19%, le spese sostenute per gli addetti all’assistenzapersonale nei casi di “non autosufficienza” del disabile nel compimento degli atti dellavita quotidiana.

    La detrazione deve essere calcolata su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro espetta solo quando il reddito complessivo del contribuente non è superiore a 40.000 euro. La non autosufficienza deve risultare da certificazione medica. Sono considerate “non autosufficienti”,per esempio, le persone non in grado di assumere alimenti, espletare le funzioni fisiologiche o provvedere all’igiene personale, deambulare, indossare gli indumenti. Deve essere considerata non autosufficiente, inoltre, la persona che necessita di sorveglianza continuativa.


    L’agevolazione fiscale non può essere riconosciuta quando la non autosufficienza non si ricollega all’esistenzadi patologie.

    La detrazione spetta anche per le spese sostenute per il familiare non autosufficiente (compresotra quelli per i quali si possono fruire di detrazioni d’imposta), anche quando egli nonè fiscalmente a carico.Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevutafirmata dall’addetto all’assistenza. La documentazione deve contenere il codice fiscalee i dati anagrafici di chi effettua il pagamento e di chi presta l’assistenza. Se la spesa èsostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremianagrafici e il codice fiscale di quest’ultimo.

    - Altre precisazioni

    L’importo di 2.100 euro deve essere considerato con riferimento al singolo contribuente, aprescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l’assistenza. In pratica, se un contribuenteha sostenuto spese per sé e per un familiare, la somma sulla quale egli potrà calcolare ladetrazione resta comunque quella di 2.100 euro.Se più contribuenti hanno sostenuto spese per assistenza riferita allo stesso familiare, l’importo va ripartito tra di loro.

    Cumulabilità con i contributi degli addetti ai servizi domesticiLa detrazione per le spese sostenute per l’assistenza di persone non autosufficienti non pregiudica la possibilitàdi usufruire di un’altra agevolazione: la deduzione dal reddito imponibile dei contributi previdenzialie assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari (per esempio, colf, baby-sittere assistenti delle persone anziane).Questi contributi sono deducibili, per la parte a carico del datore di lavoro, fino all’importo massimo di1.549,37 euro.


    4. LE AGEVOLAZIONI IVA PER L’ACQUISTO DI AUSILI TECNICI E INFORMATICI

    L’aliquota agevolata per i mezzi di ausilioSi applica l’aliquota Iva agevolata del 4% (anziché quella ordinaria del 21%) per l’acquisto dimezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento dei disabili.Sono soggetti ad Iva agevolata del 4%, per esempio:

    ■ servoscala e altri mezzi simili, che permettono ai soggetti con ridotte o impedite capacitàmotorie il superamento di barriere architettoniche (tra questi, anche le piattaforme elevatrici,se possiedono le specificità tecniche che le rendono idonee a garantire la mobilitàdei disabili con ridotte o impedite capacità motorie)

    ■ protesi e ausili per menomazioni di tipo funzionale permanenti

    ■ protesi dentarie, apparecchi di ortopedia e di oculistica■ apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi

    ■ poltrone e veicoli simili, per inabili e minorati non deambulanti, anche con motore o altromeccanismo di propulsione

    ■ prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere per il superamento o l’eliminazione delle barriere architettoniche.

    - L’aliquota agevolata per i sussidi tecnici e informatici

    Oltre alla detrazione Irpef del 19% (vedi paragrafo 2), si applica l’aliquota Iva agevolata al4% (anziché quella ordinaria del 21%) per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti afacilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei portatori di handicap di cui all’articolo 3 dellalegge n. 104 del 1992. Rientrano nel beneficio le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche,elettroniche o informatiche, sia di comune reperibilità, sia appositamente fabbricati. E’ agevolato,per esempio, l’acquisto di un fax, di un modem, di un computer, di un telefono a vivavoce, eccetera. Deve trattarsi, comunque, di sussidi da utilizzare a beneficio di persone limitate da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e per conseguire una delle seguenti finalità:

    a) facilitare

    • la comunicazione interpersonale

    • l’elaborazione scritta o grafica

    • il controllo dell’ambiente

    • l’accesso all’informazione e alla cultura

    b) assistere la riabilitazione.La documentazione richiesta

    Per fruire dell’aliquota ridotta il disabile deve consegnare al venditore, prima dell’acquisto,la seguente documentazione:

    ■ specifica prescrizione rilasciata dal medico specialista dell’Asl di appartenenza, dalla qualerisulti il collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico e informatico

    ■ certificato, rilasciato dalla competente Asl, attestante l’esistenza di una invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme ammesse (motoria, visiva, uditiva o del linguaggio) e il carattere permanente della stessa.


    5. LE ALTRE AGEVOLAZIONI PER I NON VEDENTI


    - Detrazione dall’Irpef del 19% delle spese sostenute per l’acquisto del cane guida

    La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale,e può essere calcolata sull’intero ammontare del costo sostenuto (circolare dell’Agenziadelle Entrate n. 238/2000). La detrazione è fruibile dal disabile o dal familiare di cui il non vedente è fiscalmente a caricoe può essere utilizzata, a scelta del contribuente, in unica soluzione o in quattro quoteannuali di pari importo.

    - Detrazione forfetaria di 516,46 euro delle spese sostenute per il mantenimento del cane guida

    La detrazione per il mantenimento del cane spetta senza che sia necessario documentarel’effettivo sostenimento della spesa. Al familiare del non vedente non è invece consentita la detrazione forfetaria anche se il nonvedente è da considerare a carico del familiare stesso.

    - Aliquota Iva agevolata del 4% per l’acquisto di prodotti editoriali

    L’applicazione dell’aliquota Iva del 4% è prevista per l’acquisto di particolari prodotti editorialidestinati ad essere utilizzati da non vedenti o ipovedenti, anche se non acquistati direttamenteda loro: giornali e notiziari, quotidiani, libri, periodici, ad esclusione dei giornali edei periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, realizzatisia in scrittura braille sia su supporti audiomagnetici. L’agevolazione si estende alle prestazioni di composizione, legatoria e stampa dei prodotti editoriali, alle prestazioni di montaggio e duplicazione degli stessi, anche se realizzati in scrittura braille e su supporti audiomagnetici.


    6. LA DETRAZIONE PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

    Come è noto, per gli interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili è possibile fruire diuna detrazione Irpef del 36% su una spesa massima di 48.000 euro (del 50%, da calcolaresu un importo massimo di 96.000 euro, se la spesa è sostenuta nel periodo che va dal 26 giugno2012 al 30 giugno 2013).

    Rientrano nella categoria degli interventi agevolati:

    ■ quelli effettuati per l’eliminazione delle barriere architettoniche (per esempio, ascensori emontacarichi)

    ■ i lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n.104 del 1992.


    La detrazione non è fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19% prevista per le spese sanitarieriguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile. Quest’ultima detrazione (quella del 19%) può essere usufruita solo sull’eventuale eccedenza della quota di spesa per la quale è stata richiesta la detrazione del 36% (o del 50%).


    La detrazione è prevista solo per interventi sugli immobili, effettuati per favorire la mobilitàinterna ed esterna del disabile. Non si applica, invece, per il semplice acquisto di strumentio beni mobili, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità del disabile.

    Per esempio, non rientrano nell’agevolazione l’acquisto di telefoni a viva voce, schermi atocco, computer o tastiere espanse. Per questi beni, comunque, è già prevista la detrazioneIrpef del 19%, in quanto rientranti nella categoria dei sussidi tecnici e informatici.

    Tra gli interventi che danno diritto alla detrazione rientrano:

    ■ la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione

    ■ la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari,se conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche.


    7. L’AGEVOLAZIONE SULL’IMPOSTA DI SUCCESSIONE E DONAZIONE


    Le persone che ricevono in eredità o in donazione beni immobili e diritti reali immobiliaridevono versare l’imposta di successione e donazione. Per il calcolo dell’imposta sono previste aliquote differenti, a seconda del grado di parentelaintercorrente tra la persona deceduta e l’erede (o il donante e il donatario).

    La normativa tributaria riconosce un trattamento agevolato quando a beneficiare del trasferimentoè una persona portatrice di handicap grave, riconosciuto tale ai sensi della legge n.104 del 1992.In questi casi è infatti previsto che l’imposta dovuta dall’erede, o dal beneficiario della donazione,si applichi solo sulla parte della quota ereditata (o donata) che supera l’importo di1.500.000 euro.


    8. L’ESENZIONE DALLA TASSA SULLE IMBARCAZIONI

    Dal 1° maggio 2012, le persone residenti in Italia che possiedono unità da diporto di lunghezzasuperiore a 10 metri, sono tenute al pagamento di una tassa annuale.

    L’importo da pagare varia a seconda della lunghezza dello scafo e deve essere effettuato entroil 31 maggio di ciascun anno.

    Sono state individuate, comunque, alcune situazioni particolari in cui il possessore dell’imbarcazioneè escluso dal versamento della tassa.

    Tra le unità da diporto per le quali è stata riconosciuta l’esenzione vi sono quelle utilizzatedai soggetti portatori di handicap, affetti da patologie che richiedono l’utilizzo permanentedelle imbarcazioni stesse.
     
    Top
    .
0 replies since 3/12/2013, 23:23   28 views
  Share  
.