Guida alle agevolazioni fiscali per i disabili (legge 104/92) (ultima parte)

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  1. Mara Nitti
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    continua la trattazione (interrotta nel documento precedente) sulle agevolazioni fiscali per i disabili

    ASSISTENZA DEDICATA AI CONTRIBUENTI CON DISABILITÀ

    Nel periodo di presentazione delle dichiarazioni dei redditi,l’Agenzia delle Entrate attiva un servizio di assistenza per i contribuenti con disabilità.Il servizio permette alla persona disabile di ricevere assistenzafiscale direttamente al proprio domicilio. Funzionari qualificati dell’Agenzia delle Entrate aiutano i contribuenti che non possonorecarsi presso gli sportelli degli Uffici o che hanno comunque difficoltà ad utilizzare gli altriservizi di assistenza forniti dall’Agenzia delle Entrate.

    Le persone che desiderano usufruire di questo servizio possono rivolgersi:

    ■ alle Associazioni che operano nel settore dell’assistenza alle persone con disabilità

    ■ ai servizi sociali degli enti locali

    ■ ai patronati

    ■ ai coordinatori del servizio delle Direzioni regionali dell’Agenzia dell’Entrate.

    Le associazioni e gli enti interessati a svolgere un ruolo di collegamento fra i contribuenti disabili e l’Agenzia devono accreditarsi presso i coordinatori di ciascuna Direzione regionale.
    Informazioni aggiornate sul servizio di assistenza domiciliare si possono conoscere consultando il sito internet www.agenziaentrate.gov.it nell’apposita sezione: “Contatta l’Agenzia -in ufficio - Assistenza dedicata ai contribuenti con disabilità”.

    È possibile, inoltre, ottenere informazioni e chiarimenti rivolgendosi:

    ■ ai Centri di assistenza telefonica, che rispondono al numero 848.800.444 (dal lunedì alvenerdì dalle ore 9 alle 17 e il sabato dalle ore 9 alle 13)

    ■ direttamente agli sportelli degli Uffici territoriali dell’Agenzia.Ai centri di assistenza telefonica (848.800.444) ci si può rivolgere anche per conoscere i nominativi dei coordinatori regionali dell’Agenzia delle Entrate e l’elenco degli uffici.

    Note Finali:

    -AGEVOLAZIONI IVA 4% AUTO

    L’aliquota agevolata spetta per veicoli nuovi o usati. Non ci sono, ai fini Iva, limiti di valore,ma limiti di cilindrata (fino a 2.000 cc, se a benzina, fino a 2.800 cc, se con motore diesel).L’agevolazione spetta per un solo veicolo nel corso di quattro anni. È possibile riottenere ilbeneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato risultiprecedentemente cancellato dal Pra, perché destinato alla demolizione.Per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie, ma non affetti da “handicap grave”, iveicoli devono essere adattati prima dell’acquisto alla particolare minorazione di tipo motorioda cui è affetto il disabile (o essere così prodotti in serie o per effetto di modifiche fatteappositamente eseguire dallo stesso rivenditore).

    In questi casi è richiesto il possesso della patente speciale (che può essere conseguita ancheentro un anno dall’acquisto), salvo che il disabile non sia in condizioni di conseguirla (perchéminore, o perché impedito dall’handicap stesso).Per l’adattamento di veicoli già posseduti dai disabili l’aliquota agevolata si applica indipendentementedai citati limiti di cilindrata.

    - DETRAZIONE IRPEF AUTO

    A differenza di quanto previsto per l’agevolazione Iva, non sono previsti limiti di cilindrata. Ladetrazione spetta per un solo veicolo nel corso di quattro anni e nei limiti di un importo di18.075,99 euro. Si prescinde dal possesso di qualsiasi patente di guida.Si può fruire dell’intera detrazione per il primo anno, o scegliere per la ripartizione della stessain quattro quote annuali di pari importo. È possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuatientro il quadriennio, se il primo veicolo beneficiato viene cancellato dal Pra, perchédestinato alla demolizione. In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo acquistato entro i 4 anni spetta, sempre entro il predetto limite, al netto dell’eventuale rimborso assicurativo.

    - CUMULO AGEVOLAZIONI IVA - IRPEF

    In linea di principio, la detraibilità integrale della spesa ai fini Irpef coincide quasi semprecon l’applicabilità dell’aliquota Iva agevolata del 4%. Per l’agevolazione Iva si veda anche la nota (8) con l’elenco dei beni assoggettati ad aliquota ridotta.

    - SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI

    I sussidi tecnici e informatici per i quali si può usufruire dell’Iva al 4% sono le apparecchiaturee i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche (sia di comunereperibilità, sia appositamente fabbricati), da utilizzare a beneficio di soggetti impediti (olimitati) da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio. I sussidi devono essere di ausilio alla riabilitazione o idonei a facilitare la comunicazione interpersonale,l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente, l’accesso all’informazionee alla cultura.

    - IVA AGEVOLATA PER L’ACQUISTO DI ALTRI BENI

    Tra gli altri beni soggetti a Iva agevolata del 4%:

    ■ protesi e ausili per menomazioni di tipo funzionale permanenti (compresi pannoloni perincontinenti, traverse, letti e materassi ortopedici antidecubito e terapeutici, materassi adaria collegati a compressore alternativo, cuscini jerico e cuscini antidecubito per sedie arotelle o carrozzine da comodo, cateteri, eccetera); il disabile deve essere in possesso diidonea documentazione attestante il carattere permanente della menomazione

    ■ apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico/chirurgiche), oggetti ed apparecchi perfratture (docce, stecche e simili), oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica e altre

    ■ apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi e altri apparecchi da tenere in mano, da portaresulla persona o da inserire nell’organismo, per compensare una deficienza o una infermità

    ■ poltrone e veicoli simili per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione,compresi i servoscala e altri mezzi simili, che consentono ai disabili con ridotte o impeditecapacità motorie il superamento di barriere architettoniche

    ■ prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere per il superamento o l’eliminazione delle barriere architettoniche.


    - ACQUISTO CANI GUIDA

    La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale.Può essere richiesta dal non vedente o dal familiare del quale egli è fiscalmente acarico ed utilizzata, a scelta del contribuente, in unica soluzione o in quattro quote annualidi pari importo.
     
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