Regole particolari per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie

(ma non affetti da grave limitazione alla capacità di deambulazione)

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  1. Mara Nitti
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    Alle persone pluriamputate o la cui disabilità motoria comporti una grave limitazione nella capacità di deambulazione è consentito di accedere alle agevolazioni sui veicoli a prescindere dall'adattamento del veicolo se versano nella condizione di "particolare gravità" prevista dal comma 3 dell'articolo 3 della legge 104/92.Nel caso, invece,che queste condizioni personali non si configurino, ma sussiste comunque la disabilità motoria, gli interessati sono ammessi alle agevolazioni auto descritte nei paragrafi precedenti a condizione di utilizzare veicoli adattati.
    Va detto che non è necessario che il disabile fruisca dell'indennità di accompagnamento.
    Ai sensi dell'articolo 3 della legge 104/92, per disabile, secondo la definizione generale, contenuta nel comma 1 dello stesso articolo 3, deve intendersi "colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione".
    Nel quadro della categoria generica dei disabili,ai fini dell'agevolazione fiscale in discorso è necessario che il disabile sia affetto da un handicap di carattere "motorio". Vi potrà essere diritto alle agevolazioni anche senza che sia accertata la necessità dell'intervento assistenziale "permanente", previsto, invece, per situazioni di particolare gravità.
    La natura motoria della disabilità deve essere esplicitamente annotata sul certificato di invalidità rilasciato dalla Commissione medica presso la ASL o anche da parte di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità.

    Per quali veicoli
    Oltre che per le auto e gli autocaravan (per questi ultimi veicoli le agevolazioni sono solo ai fini della detrazione Irpef ), i disabili con ridotte capacità motorie ma non affetti da gravi limitazioni alla capacità di deambulazione,possono godere delle agevolazioni anche sui seguenti veicoli:
    • motocarrozzette
    • autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo,o per trasporto specifico del disabile. Le categorie dei veicoli agevolabili sono riportate in dettaglio nella tabella.

    L'adattamento del veicolo
    Come già detto, per questa categoria di disabili, l'adattamento del veicolo è una condizione necessaria per tutte le agevolazioni (Iva, Irpef, bollo e imposta di trascrizione al Pra).
    Per i disabili titolari di patente speciale, si considera ad ogni effetto "adattata"anche l'auto dotata di solo cambio automatico (o frizione automatica) di serie, purché prescritto dalla Commissione medica locale competente per l ’accertamento dell'idoneità alla guida.
    Gli adattamenti, che debbono sempre risultare dalla carta di circolazione, possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida,sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi.
    Tra gli adattamenti alla carrozzeria da considerare idonei si elencano i seguenti, avvertendo che si tratta di indicazione esemplificativa:
    • pedana sollevatrice ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
    • scivolo a scomparsa ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
    • braccio sollevatore ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
    • paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
    • sedile scorrevole/girevole atto a facilitare l ’insediamento del disabile nell'abitacolo;
    • sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza);
    • sportello scorrevole;
    • altri adattamenti non elencati, purché gli allestimenti siano caratterizzati da un collegamento permanente al veicolo, e tali da comportare un suo adattamento effettivo.
    Pertanto, non dà luogo ad "adattamento" l'allestimento di semplici accessori con funzione di "optional", ovvero l'applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo, montabili in alternativa e su semplice richiesta dell'acquirente.

    L'Iva agevolata per gli acquisti
    Per i disabili con ridotte capacità motorie che però non risultino affetti da gravi limitazioni della capacità di deambulazione, si applicano le seguenti:

    1.l'acquisto può riguardare -oltre agli autoveicoli - anche motocarrozzette, autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo o per trasporto specifico del disabile;
    2.i veicoli devono essere adattati prima dell'acquisto (o perché così prodotti in serie o per effetto di modifiche fatte appositamente eseguire dallo stesso rivenditore) alla ridotta capacità motoria del disabile;
    3.il diritto all'Iva agevolata al 4% riguarda anche le prestazioni, rese da officine per adattare i predetti veicoli, anche non nuovi di fabbrica, e relativi acquisti di accessori e strumenti.

    Gli obblighi dell'impresa
    L'impresa che vende accessori e strumenti relativi ai veicoli adattati, ovvero che effettua prestazioni di servizio con applicazione dell'aliquota agevolata, deve emettere fattura (anche quando non richiesta dal cliente) con l'annotazione che si tratta di operazione ai sensi della legge 97/86 e della legge regole particolari:
    449/97 (nella vendita di accessori o nelle prestazioni da parte di officine è sufficiente menzionare la legge 449/97), ovvero della legge 342/2000. Nel caso di importazione gli estremi della legge 97/86 vanno riportati sulla bolletta doganale.
    La documentazione
    I disabili con ridotte o impedite capacità motorie ma non affetti da grave limitazione alla capacità di deambulazione, in aggiunta ai documenti indicati al paragrafo 8 dovranno presentare:

    1. fotocopia della patente di guida speciale. Per i disabili che non sono in grado di guidare (o perché minorenni o perché portatori di handicap che non ne consente il conseguimento), non è necessario il possesso della patente di guida speciale. Ai fini della detrazione Irpef si prescinde dal possesso di una qualsiasi patente di guida da parte sia del portatore di handicap che del contribuente cui risulta a carico;
    2. ai soli fini dell'agevolazione Iva, in caso di prestazioni di servizi o nell'acquisto di accessori, autodichiarazione dalla quale risulti che si tratta di invalidità comportante ridotte capacità motorie permanenti. Nella stessa dichiarazione si dovrà eventualmente precisare che il disabile è fiscalmente a carico dell'acquirente o del committente (ove ricorra questa ipotesi);
    3. fotocopia della carta di circolazione ,da cui risulta che il veicolo dispone dei dispositivi prescritti quale condizione per la conduzione di veicoli da parte di disabili titolari di patente speciale ovvero che il veicolo è adattato in funzione della minorazione fisico/motoria;
    4. copia della certificazione di handicap o di invalidità rilasciata da una Commissione pubblica deputata all'accertamento di tali condizioni,in cui sia esplicitamente indicata la natura motoria della disabilità.
     
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0 replies since 11/1/2014, 22:02   95 views
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